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- 187-

avvisando, che colle Sovrane disposizioni del lO gennaio 1848.

e 2 febbraio 1852, confuse con quelle dello Stato essendosi

le sostanze dell'Università, tolta si era a questa la perso–

nalità civile, mossero per ciò lite circa la validità del te–

stamento, e conseguentemente dovette l'eredità essere am–

ministrata da uno degli esecutori testamentari sino a che i

tribunali pronunziati essendosi in favore dell'Università, il

Governo, appoggiandosi alle sovraenunciate disposizioni

2 febbraio 1852, prendeva a nome delle finanze nazionali

possesso di tutte le sostanze spettanti all'eredità col mezzo

del Ricevitore Demaniale di Torino, per amministrarle

esso stesso, e convertirne i proventi secondo le espresse

volontà del Testatore.

Nell'anno 1865, pertanto poterono solamente aver prin–

cipio di esegui mento le disposizioni del compianto commen–

datore Dionisio. In detto anno si cominciò conferire i

cinque premi annui indicati nel suo testamento (1), e nel

1866, a fondare due posti gratuiti nel Regio Collegio Carlo

Alberto pegli studenti delle Provincie, ed altri due nel 1867,

con riserva di aumentarne il numero, quando, compiuta la

liquidazione dell'asse ereditario, vi risultasse una rendita

tale ancora disponibile da poter ciò fare, e nel · 1872 infine

a conferire il premio triennale di lire duemila quattrocento

a quegli che nel concorso se ne mostrò più degno .

Di tal modo camminarono le cose sino al novembre 1876,

allorchè

il

Ministro delle Finanze ebbe, in seguito a ripe–

tute osservazioni per parte del Consiglio Universitario, e

della Facoltà di Leggi, a riconoscere che il patrimonio come

sopra pervenuto all'Università non potevasi considerare fra

quei beni che il Demanio amministra per effetto e nei modi

del sovracitato

R.

decreto 2 febbraio 1852 e quindi lo re–

stituì mediante atto di riconsegna firmato il dì l omaggio 1877

in Torino tra

il

Rettore dell'Università e l'Intendente di

Finanza.

(I)

Ora sono ridotti, come lo furono pure gli anni di corso della

Fa coltà di Leggi, a quattro, cioè, tre di lire

250

caduno, ed lino di

lire

350.