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- 186-

" torità

da cui dipende il governo delle cose

'Universitarie

" a voler interporre ad un tal fine gli opportuni provvedi–

" menti suoi; e potranno anche essere privati del posto

a

quando se ne r endessero immeritevoli nella stessa guisa

" che si osserva per quelli che ottennero i posti di regia

" fondazione.

" Voglio inoltre che il numero dei detti posti gratuiti–

" per lo studio di leggi, col beneficio delle dette annue

" lire centocinquanta per ciascun allievo durante il corso,

" venga aumentato col cessar e delle pensioni vitalizie che

" ho lasciate alle mie persone 'di servizio , siccome

il

com–

" peterà

la somma rimasta vacante.

u

Dovrà per conseguenza la Regia Università degli studi

" di Torino pagare all 'Amministrazione del Collegio delle

" Provincie quella pensione mensuale per 'ogni allievo che

" avrà ott enuto uno dei posti da me fondati, la quale sarà

" creduta conveniente pel tempo in cui sono mantenuti nel

" detto Collegio, oltre alle lire centocinquanta da pagarsi in

" due rate l'una al principio, l'altra alla metà dell'anno

" scolastico , ed avvenendo

il

caso che alcuni dei detti posti

" non siasi potuto conferire per difetto di concorrenti idonei,

" voglio che la pensione, ed annualità relative si conver–

" tano in aumento di premi da conferirsi agli studenti di

" Leggi come venne sopra stabilito, sino a cile il posto sias]

" conferito nel vegnente esame di concorso.

" Prego il signor Rettore

pro iempore

dell'Università, di

" Torino, come pure

il

Consiglio della Facoltà di Leggi

" della stessa Università a voler vegliare all'adempimento

" delle fatte disposizioni tendenti al bene degli studi legali ;

" e ad eccitare i giovani allo studiò, sommini strando loro i

" mezzi a quello opportuni, e ad adoperarsi in quel miglior

" modo che cred eranno per ott enerne l' esecuzione, conferendo

" loro tutta quella autorità che possa essere necessaria a

" questo scopo ".

Con decreto 27 marzo 1862, S.

~L

accordava al Rettore

dell'Università di Torino l'autorizzazione di accettare l'ere–

dità: valutata approssimativamente nella somma di lire cen–

tocinqual~ta

mila; senonchè alcuni parenti del Testatore