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" torità
da cui dipende il governo delle cose
'Universitarie
" a voler interporre ad un tal fine gli opportuni provvedi–
" menti suoi; e potranno anche essere privati del posto
a
quando se ne r endessero immeritevoli nella stessa guisa
" che si osserva per quelli che ottennero i posti di regia
" fondazione.
" Voglio inoltre che il numero dei detti posti gratuiti–
" per lo studio di leggi, col beneficio delle dette annue
" lire centocinquanta per ciascun allievo durante il corso,
" venga aumentato col cessar e delle pensioni vitalizie che
" ho lasciate alle mie persone 'di servizio , siccome
il
com–
" peterà
la somma rimasta vacante.
u
Dovrà per conseguenza la Regia Università degli studi
" di Torino pagare all 'Amministrazione del Collegio delle
" Provincie quella pensione mensuale per 'ogni allievo che
" avrà ott enuto uno dei posti da me fondati, la quale sarà
" creduta conveniente pel tempo in cui sono mantenuti nel
" detto Collegio, oltre alle lire centocinquanta da pagarsi in
" due rate l'una al principio, l'altra alla metà dell'anno
" scolastico , ed avvenendo
il
caso che alcuni dei detti posti
" non siasi potuto conferire per difetto di concorrenti idonei,
" voglio che la pensione, ed annualità relative si conver–
" tano in aumento di premi da conferirsi agli studenti di
" Leggi come venne sopra stabilito, sino a cile il posto sias]
" conferito nel vegnente esame di concorso.
" Prego il signor Rettore
pro iempore
dell'Università, di
" Torino, come pure
il
Consiglio della Facoltà di Leggi
" della stessa Università a voler vegliare all'adempimento
" delle fatte disposizioni tendenti al bene degli studi legali ;
" e ad eccitare i giovani allo studiò, sommini strando loro i
" mezzi a quello opportuni, e ad adoperarsi in quel miglior
" modo che cred eranno per ott enerne l' esecuzione, conferendo
" loro tutta quella autorità che possa essere necessaria a
" questo scopo ".
Con decreto 27 marzo 1862, S.
~L
accordava al Rettore
dell'Università di Torino l'autorizzazione di accettare l'ere–
dità: valutata approssimativamente nella somma di lire cen–
tocinqual~ta
mila; senonchè alcuni parenti del Testatore