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ART. 2. L'Amministrazione del Collegio Carlo Alberto

per gli studenti delle provincie, contabile del certificato

della rendita di L. 600, di cui nell'istrumento 13 nov. 1866,

rogato Teppati, avrà l'obbligo di eseguire colle somme che

ricaverà dalla detta rendita, fatta la deduzione d'ogni im–

posta alla quale la medesima dovesse sottostare, i paga-

menti per conto della fondazione Riberi (l).

.

ART. 3. La nomina al posto della fondazione Riberi

spetterà al Consiglio accademico della R. Università di To–

rino, salva l'approvazione del Ministero della Pubblica Istru–

zione. In caso di vacanza ' del posto,

il

Consiglio, con ap–

posite pubblicazioni da farsi ed , in ciascun capoluogo dei

Comuni della valle di Macra, inviterà chiunque creda aver

titoli per concorrervi a presentarsi, entro quel tempo che

sarà fissato, al Segretario capo della R. Università.

ART. 4. La nomina al detto posto sarà regolata secondo

l'ordine seguente: cioè avrà la preferenza sopra ogni altro

il

più vicino cognato del testatore, quindi

il

più vicino

nell'ordine della cognazione, poscia uno studente del comune

di Stroppo, in difetto uno della valle di Macra; in maniera

che

i

nativi dei Comuni più vicini siano anteposti a quelli

dei Comuni più lontani da Stroppo.

ART. 5. Detto posto potrà essere assegnato a tutti due

i corsi,

il

Liceale o l'Universitario.

ART. 6. Concorrendo i giovani già in corso Liceale o

di Medicina e Chirurgia in ciascun ordine dei chiamati,

il

più avanzato nel corso, avrà la preferenza, e nel caso di

eguaglianza nel corso, la preferenza verrà regolata dai ri–

sultati di tutti gli esami dei corsi precedenti, ed in difetto

di questo criterio, dalla maggior ristrettezza di fortuna.

ART. 7. Lo studente investito del posto non potrà, fuori

dei casi di colpa o di mutata Facoltà, venirne privato per

(1) L'annua rendita della fondazione Riberi

è

attualmente ridotta,

dall'imposta del 13,20 0[0 cui deve sottostare come ricchezza mobile,

alla somma di L. 520,80, che sono distribuite in . dieci rate mensuali

di L. 52,08 caduna al titolare del posto, a partire dal 16 ottobre al 15

di agosto d'ogni anno scolastico.