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" migliori requisiti di idoneità e di moralità, e che risulterà
«
di ristretta fortuna.
" I fondi che sopravanzassero saranno per cura dello
" stesso Ospizio convertiti in rendita la quale verrà distri–
" buita in sussidio a quelle figlie di Carignano che ne abbi–
" sognassero per recarsi a Torino onde ottenere la patente
" di maestra o di ostetrica.
" B)
Di fondare mediante pagamento di lire dieci–
«
mila un letto pegli incurabili nell'Ospedale degli infermi
" della stessa città di Carignano, in facoltà all'Amministra–
" zione di detto Ospizio di conferire questo letto
li.
quella
" persona che ravviserà più meritevole .
Intrapresi e compiuti pertanto gli atti necessari per poter
dare allegato di cui trattasi una legale e regolare esistenza,
fu questo in definitiva riconosciuto ente morale, e come tale,
approvato ne fu con R. D. 30 maggio 1886 lo statuto or–
ganico, che testualmente riproduciamo:
ART.
1.
A seconda della volontà espressa dal Testatore
è
fondata in Carignano l'Opera pia denominata SALOTTO dal
nome del Fondatore, subordinatamente alle disposizioni della
Legge sulle Opere pieB agosto 1862 N. 753 ed alle norme
seguenti:
ART. 2. Scopo principale di quest'Opera e di provvedere
ad un posto gratuito presso la
R.
Università di Torino per
lo studio della Medicina e della Chirurgia, mediante una
borsa o una pensione annua da accordarsi a quello fra i
giovani studenti, nati o da dieci anni dimoranti in Cari–
gnano, che presenterà migliori requisiti di
idoneità
e di
moralità,
e che risulterà di ristretta fortuna.
Scopo secondario, di provvedere coi fondi che sopravvan–
zassero da detta Istituzione, alla costituzione di una rendita
annua da distribuirsi in sussidio a quelle povere figlie di
Carignano, che abbisognassero per recarsi a Torino, onde
ottenere la patente di Maestra o di' Ostetrica.
ART. 3. L'annua borsa o pensione per detto , posto gra–
tuito presso la
R.
Università di Torino
è
determinata in
L. 630 annue, nette da imposte, in ragione di L. 70 men-