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L'IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE IN TORINO

alla generica declaratoria “ materiali da costruzione "

quella di “ materiali per costruzioni edilizie". Que-

st'opportuna aggettivazione toglieva ai Comuni la

possibilità d'esorbitare tassando materiali per costru­

zioni navali ed altre, per quanto anche in regime

daziario sia la dottrina, sia la giurisprudenza avessero

già date precisazioni in merito.

* * *

Limitiamo ora il nostro esame alla città di Torino(3)

Già esistevano nel Settecento tributi sui consumi lo­

cali a favore dello Stato (imbottato, foglietta, corame

e gabella minuta). Durante la dominazione francese

lo Stato concesse degli ..octro is” (4) al Comune

dietro corresponsione d’un canone agli ospedali e

d'alcuni addizionali al governo; con la restaurazione

lo Stato piemontese riavocò a sè il dazio della Capi­

tale in cambio d'un assegno annuo, lasciando aila

città il solo diritto di entrata sui foraggi. Dal 1849

10 Stato, pur gestendolo direttamente, ne corri­

sponde il gettito al Comune il quale non assumerà

direttamente l ’amministrazione daziaria se non col

lu luglio 1853 (legge 2 gennaio 1853). In seguito a

lunghe, interessanti e non del tutto inattuali discus­

sioni al Consiglio comunale (5) venne in quell'anno

eretta la cinta che durò, salvo qualche ritocco, sino

al 1912. Questa aveva un perimetro ampio assai,

segno evidente dei larghi e previdenti criteri urbani­

stici degli amministratori di allora. Si organizzò pure

1 congegno di riscossione che funzionò, nelle sue

linee generali, sino al 1930.

* * *

I

materiali per costruzioni edilizie costituirono

sempre una voce d’imposizione puramente comunale.

Al fini della nostra indagine suddivideremo ia trat­

tazione in 4 grandi periodi: il primo dal 1853 al

1910, il secondo al 1910 al 1924, il terzo dal 1924

al 1930; il quarto ha inizio il 1° aprile 1930. I tre

primi periodi si svolsero in regime daziario, il quarto

in regime d’imposta di consumo. Li esamineremo ora

paratamente.

* * *

I.

- All’inizio anche questi materiali, come gli

altri generi, sono daziati al loro passaggio alla cinta,

in base al peso o, come per i mattoni, al numero;

s era persino proposto nel 1853, per motivi di spe­

ditezza, di tassare questi in base ai numero di cavalli

impiegati nel traino (0,30 per cavallo), il che aveva

sollevato le proteste di qualche zoofilo avanti lettera,

nel timore che il desiderio d ’evadere l ’imposta spin­

gesse qualche conducente ad un eccessivo sfrutta­

mento dei nobili quadrupedi.

In questo periodo non s'ebbero variazioni impor­

tanti se non nelle aliquote. La direzione del Servizio

daziario, data la grande quantità di materiali che

venivano introdotti e tassati con aliquote alquanto

basse, aveva procurato di semplificare le operazioni

alle barriere riducendo la perdita di tempo dei

conducenti.

II.

- Non appena la legge (1898) permise di tassare

i materiali edilizi a computo metrico il Comune di

Milano se ne valse, e con successo. Ciò rese possibile

di abolire il dazio su molti generi di consumo popo­

lare (6). La nostra città continuò, invece, col vecchio

sistema sino al 1910. In quest'anno si attuò la prima

- e la più importante - riforma in materia. La Giunta

municipale in seduta 29-XII-1909 (7) allestì un pro­

getto che contemplava la totale esenzione all’intro­

duzione dei materiali e la tassazione a computo me­

trico con uno schema di tariffa, diviso in 3 parti:

A) tassazione a misura cubica vuoto per pieno (0,80

per me.); 8) tassazione a misura metrica di materiali

vari; Q tassazione di opere sul suolo pubblico e pri­

vato. Seguì però una levata di scudi da parte di vasti

ceti che si riputavano danneggiati per cui la Giunta

dovette retrocedere e, con deliberazione del 20 gen­

naio 1910, seguita da lunghe ed animate discussioni

in Consiglio comunale, esentava all’introduzione calce

e mattoni soltanto, riducendo l ’aliquota a misura

cubica a L. 0,60 per me. Pietre, marmi, metalli lavo­

rati, legnami, vetri ed infissi vari rimasero tassati

all'introduzione con aliquote variabili a seconda del

grado di finimento, allo scopo di correggere la spere­

quazione che l'aliquota unica causava fra i vari tipi

di fabbricati.

Col nuovo sistema venivano ad essere colpiti i

materiali provenienti da demolizioni e reimpiegati

in quantità talora notevole in nuove costruzioni. Po­

tevano. per contro, sfuggire al pagamento del t r i­

buto i materiali impiegati in piccole opere, specie

interne: si deve però osservare che i lavori edilizi

sono facilmente visibili, che oltre al regolamento per

il dazio, sono anche sottoposti a quelli edilizio e di

igiene, e che la correttezza del contribuente torinese

è notoriamente tradizionale; fanno il resto un'ocu­

lata vigilanza e, ove del caso, la severa sanzione della

legge.

Col nuovo sistema, che affrancava l ’ingente mo­

vimento dei materiali edilizi - parte notevole del

traffico cittadino-, il pagamento del tributo - debitore

del quale si costituiva il proprietario dello stabile -

veniva a coincidere col momento dell’effettivo con­

sumo e della posa in opere dei materiali anziché con

queilo del presunto consumo, anche perché il paga­

mento veniva rateato alle varie fasi della costruzione

invece di venir del tutto anticipato.

In questo p^frodo, il 2 settembre 1912, venne

ampliata la cinta che incluse quasi tutti i sobborghi

eh'erano andati sorgendo fuori porta e vasti terreni.

Ciò ebbe pure influenza sul gettito poiché entro cinta

non rimanevano che poche aree fabbricabili (8) e nel

forese le aliquote erano ridotte alla metà.

Il colossale ed impreveduto sviluppo industriale

del periodo ’odlko causò una immigrazione fortis­

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