L’imposta di consumo sui materiali
per costruzioni edilizie in Torino
L
’imposta di consumo sui materiali per costruzioni
edilizie interessa dal triplice punto di vista
tecnico, fiscale, economico.
Da quello tecnico è ovvio, datane la natura e
l ’oggetto, necessitando per la sua applicazione organi
specificatamente tecnici.
Le statistiche (I) sul loro consumo, come peraltro
quelle d’ogni altro genere hanno grande valore d’in
dice economico. Con l ’osservare la curva delle riscos
sioni avvenute dal 1904 al 1933 (diagramma n. I) pos
siamo fruttuosamente indagare sull’andamento della
vita economica, notare il succedersi di periodi di
crisi e di prosperità; quando ci s’addentri in maggiori
particolari si nota l'alternarsi di intensa attività co
struttiva in fatto d’abitazioni per sopperire a defi
cienze causate dall’urbanesimo (immigrazione) o dalla
pressione demografica naturale (nuzialità, natalità)
con periodi di maggior costruzione nel campo indu
striale, indice evidente d’incremento della produ
zione; le curve delle costruzioni civili ed industriali
presentano, infatti, un andamento ben diverso; al
salire dell'una corrisponde sovente lo scemare del
l'altra; il colossale sviluppo industriale dovuto a ne
cessità belliche balza evidentissimo dall'esame del
diagramma n. 2 riferendosi agli anni di guerra.
Dal punto di vista finanziario l ’interesse appare
grande sia per l ’entità del gettito, sia per le moda
lità di tassazione. Il metodo della liquidazione del
tributo acomputometrico sulla fabbrica ultimata vige,
nella nostra città, dal 1910; la sua continuità ci spinge
a soffermarci sulla quistione; e poiché essa è indisso
lubilmente inquadrata nel complesso della materia
daziaria di cui segui le vicissitudini, ci occuperemo
del dazio in generale, delle successive sue trasforma
zioni, per poi restringere il campo delle nostre osser
vazioni alla nostra città ed alla sola categoria dei
materiali per costruzioni edilizie.
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I
tribu ti sui consumi locali (2), balzello tradizio
nale quanto mai in ogni luogo, costituirono sempre e
costituiscono tuttora di gran lunga il maggior cespite
di reddito per i bilanci comunali.
Essi furono dapprima d'istituzione governativa
(bevande, carni, riso, grassi, zucchero) con bcoltà
ai comuni entro dati limiti d’imporre addizionali ai
dazi governativi, di tassare generi dal governo lasciati
esenti (commestibili, mobili, materiali da costruzione,
generi diversi) e di emanare regolamenti particolari.
Molte e di varia natura furono le critiche mosse
negli scorsi decenni al dazio.
All'azione degli studiosi tenne dietro quella del
legislatore per cui la materia venne frequentemente
subendo modificazioni. La maggior parte di queste
peraltro, si ebbe nelle aliquote, per motivi contin
gentali di natura finanziaria, cioè per il crescere o
lo scemare dei bisogni dello Stato e dei comuni.
Le varie disposizioni in materia furono coordinate
nel T. U annrovato con R. D. I4-IV-I897, n. 161,
quindi, dcyo varie modificazioni, nuovamenteunificate
col R. D. 23 settembre 1923, n. 2030, sul riordina
mento dei dazi interni di consumo e col regolamento
generale (R. D. 25-11-1924 - IV, n. 540).
Queste ultime disposizioni rendevano obbligatoria
la tassazione dei materiali edilizi a computo metrico
e tolsero ai dazi ogni carattere protezionista prescri
vendo la tassazione di tutti i generi in egual misura
alla produzione entro cinta ed all’introduzione.
Gli inconvenienti notati nel tributo daziario ven
nero così gradatamente attenuandosi ma non scom
parvero se non nel 1930. Venne in quell’anno la
materia radicalmente e genialmente innovata col
R. D. 20-111-1930- Vili, n. 141 che ruppe ogni indugio
ed ogni nostalgico legame col passato.
Con l ’abolizione delle cinte si estese a tutto il
territorio d'ogni comune lo stesso metodo di riscos
sione e si colpirono in pari tempo indistintamente
tu tti i consumi.
Il tributo daziario sui materiali edilizi, il gas-luce
e l ’energia elettrica, per la riscossione del quale già
si prescindeva dalla cinta, venne incorporato nel com
plesso delle nuove imposte di consumo senza subire
grandi modificazioni.
Dopo un biennio di felice esperimento e d’intensi
studi le imposte di consumo vennero definitivamente
sistemate col Testo Unico per la finanza locale ap
provato con R. D. 14 settembre I93UX, n. 1175
(articoli dal 20 al 100).
Il T. U., entrato in vigore il I* gennaio 1932, e
le norme interpretative apportarono, per la nostra
categorìa, una notevole chiarificazione, col sostituire