unica parziale con la te o ria della traslazione e d iffu
sione de ll'im pos ta , per cui t u t t o l ’onere tr ib u ta r io
sarebbe g iu rid icam en te concen tra to in una sola cate
goria di re d d iti, e la traslazione si incaricherebbe di
diffonderla e rip a rtirla equamente fra t u t t i i c itta
dini » (12).
Il Cavour ritenne possibile l ’ istituzione di u n ’ im
posta d ire tta sul re d d ito , la quale, pu r non essendo
unica, nè di essenziale importanza, presentasse allo
Stato il vantaggio della percezione, ed al con tribuen te
modo di conoscere l ’e n tità de lla sua partecipazione
alle pubbliche spese, e lo svantaggio di doversi affi
dare alle dichiarazion i dei soggetti a ll'im pos ta , in
parte e lim ina to da li'acce rtam en to dei re d d iti col
sistema in d u ttiv o del fisco.
Il M in is tro qu ind i non po tè raggiungere il fine a
cui mirava, se non tassando separatamente i va ri
redditi secondo a liquo te suggerite dalla diversa p ro
du ttività dei capitali e d e ll’a ttiv ità commerciale, in
dustriale e professionale, cercando in tal modo di
giungere alla p ropo rz iona lità di gravami fiscali.
Si a ttenne il Cavour ad un sistema di tassazione
minutamente fissato, pu r senza rende rlo oneroso:
« Bisogna procede re approssimativamente e com b i
nare
d iffe re n ti specie di imposte , che di esse, alcune
gravino
un poco più su una classe di c itta d in i, a ltre
un poco
più su u n ’a ltra ... nella condizione attua le
delle scienze econom iche e finanziarie non si può
fare diversamente » (13).
Egli rese un ifo rm e la pressione trib u ta ria in t u t to
lo Stato, e, tassando separatamente le diverse fo rm e
di re d d iti, rese possibile in seguito di modificare
più oppo rtunam en te quelle leggi finanziarie che ve
nissero a tro va rs i co n tra rie ai p rin c ip i più universal
mente professati ed al pubb lico interesse.
Nel sistema ado tta to dal Cavou r si riscon tra come
si sia agevolato il passaggio da un tip o ad u n 'a ltro di
tassazione, sempre p ro po rz iona to alla situazione eco
nomica de llo Stato Sabaudo.
R i f o rme
Una
riforma di capitale importanza, che egli attuò,
fu la
perequazione fondiaria in ragione della rendita
dei
terreni, intraprendendo la formazione di un
nuovo
catasto ultimato nel '53.
L'imposizione era, però, sempre basata sul red
dito
dominicale del terreno indipendentemente dal
reddito
agrario. Le sperequazioni derivanti dell'ese
cuzione di questo ultimo quando esso era percepito
dal
proprietario, furono fatte osservare al Cavour dal
Messedaglia e dal Pescatore; ma la distinzione fra i
due
redditi agrario e dominicale non era ancora stata
accolta
nella legislazione tributaria. Fu solo più tardi,
nel
1923. ccn la riforma De Stefani, che si venne
a
questa precisa determinazione e conclusione.
Il Conte di Cavour, istituendo l'imposta sul valore
locativo, si preoccupò dell'effetto che questa imposi
zione poteva avere sull'affìtto dei fabbricati e vide
la necessità di tu te la re gli interessi delle classi meno
abb ien ti. Egli rile vò come « il solo mezzo per impe
d ire l'aum en to s tra o rd ina rio d e ll’a ffitto è il fare
nuovi fabbricati »
(14).
La sua op in ione è confermata dalle leggi emanate
in seguito e da lle esenzioni contemplate nella legge
del
26-1
- ’65, conclusasi con la legge del
11- 1
-
1923.
disposizioni che sono un incitamento all 'in iz ia tiva
privata nella costruz ione di nuovi fabbricati.
Il
Cavour, considerando che la condizione di
celibe e di vedova senza p ro le se im po rta m in o ri
carichi, che accresce, a pa rità di circostanze, la capa
cità co n trib u tiva , raddopp iò la tassa esistente esone
rando, però, co lo ro che non ricevessero dal lo ro
lavoro una sufficente rimune razione per il lo ro in d i
viduale sostentamento.
L 'imposta sul ce liba to , in quel pe riodo , eviden te
mente aveva uno scopo puramente fiscale, risu ltando
dai censimenti che la popolazione in poco più di mezzo
secolo era raddoppiata.
Del resto il c
„ r , non era favorevole a tale
imposta come mezzo a tto a conseguire un maggior
sviluppo demografico, poiché riteneva impossibile
modificare con imposizioni que lle che sono le leggi
costanti de ll'um an ità .
Questo fenomeno apparve nel nostro secolo in
tu tta la sua g ravità a segnare la decadenza dei po po li;
e qu ind i, con saggio c r ite r io di previdenza, il legisla
to re , nel
1926,
r ip ris tin ò con o p po rtun i c r ite r i e con
scopi prevalentemente demografici l'imposta sul ce
liba to , con fina lità pa ri, di ca ra tte re sociale.
L'imposta s u ll'in d u s tria e commercio è certamente
una de lle più d iffic ili a stab ilirs i su basi giuste, ed il
Cavour istituendo la (7 -7 -'5 l) espose i p rincipa li me
to d i di esecuzione e p ropugnò un sistema medio:
la legge deve s ta b ilire un m in im o ed un massimo
pe r le var ie categorie d i c o n trib u e n ti, e lasciare una
re la tiva libe rtà di azione agli agenti fiscali.
I redditi industriali e commerciali devono essere
colpiti da un duplice diritto; uno graduale e propor
zionalmente stabilito sul valore locativo, l'altro fisso,
variante però, secondo la popolazione e l'importanza
di ciascuna industria.
Riordinando questa imposta, nel 1853, il Cavour si
attenne ai principi generali della scuolafrancese, attuati
nella riforma avvenuta in Francia nello stesso anno.
Due sistemi sono applicabili nei riguardi di siffatte
imposizioni: il primo, quello francese, in cui la tassa
zione
è
stabilita tenendo conto di indizi abbastanza
sicuri che si possono constatare senza difficoltà (in
questo sistema è la legge che determina in modo
assoluto l'imposta); il secondo, quello inglese, il quale
cerca di stabilire il tributo sul guadagno reale, deter
minandolo con l'apprezzamento dei ricavati benefìcf
commerciali.
II primo sistema si basa sulla popolazione, sulla
professione, sul valore locativo, non restando tuttavia
immune da una certa ineguaglianza tassativa ad essa
inevitabile; il secondo, in teoria preferibile, offre
nella attuazione tu tti gli inconvenienti dell'imposta
w
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a
T.