NOTE SULLA POLITICA FINANZIARIA DEL CONTE DI CAVOUR
sul re d d ito , obbligando lo Stato a valersi fiscalmente
dei suoi agenti inesorabili per non giungere a ris u l
ta ti ir r is o r i.
Ne lla rifo rm a il Con te di Cavou r d iv ide i c o n tr i
buen ti in q u a ttro categorie, che egli nel '53 po rta
a 7 (secondo 7 gradi di popolazione che formano
49 g ru p p i), facendo gravare su di essi una tassa fissa;
ne a ttenua gli e rro ri con il d ir it t o p ropo rziona le
a ll’a llogg io , calcolando l ’ imposizione secondo l ’am
m on ta re del g iro degli affari, del numero dei nego
zianti e della concorrenza.
L'esenzione a favore dei g rupp i m in o ri era più
estesa in P iemonte che in Francia: il d ir itto fisso
aveva tassi più elevati ed il d ir it t o p ropo rziona le
era di un ventesimo del valore locativo ; men tre in
Francia esso raggiungeva il quindicesimo. L 'o rd in a
m en to era assai razionale, ta n to che Esquirou de
Parieu affermava « il n ’existe ni maximum , ni d r o it
p ro p o rtio n n e l » (15).
*
Il C o n te di Cavour applicava infine il p rin c ip io
de ll'im po s iz ion e sul re d d ito de lle società anonime —
o ttim o sistema praticamente e teo ricam en te , data
la fa c ilità di accertare i re d d iti a ttrave rso l ’esibizione
vo lo n ta ria dei bilanci.
Ne l d icem b re del '50 tentava di in tro d u rre una
imposta sui c re d iti fr u ttife r i che non fu accettata,
aboliva g li interessi convenzionali e determ inava per
legge l ’ interesse legale, lasciando completamente li
bere le co n tra ttaz io n i che variano solo secondo la
legge de lla domanda e d e ll’o ffe rta .
Una de lle maggiori rifo rm e in tro d o tte nel sistema
tr ib u ta r io è c e rto l ’ imposta sulle professioni e sulle
a rti lib e ra li, sulla quale il M in is tro pronunciò diversi
discorsi, con rara competenza, i quali, presi nel lo ro
complesso, fo rm ano un interessante stud io mono
gra fico s u ll’ imposta di ricchezza mob ile . D iscutendo
con vasta d o ttrin a i sistemi in vigo re nei vari Stati
egli giustificava i provved im en ti finanziari sostenuti,
in quan to essi facevano parte d i un più vasto piano
organico di rifo rm e .
A p p o rtò pu re modifiche a ll’ imposta di successione,
pe rcep ita col trapasso dei beni, mortis
causa,
che
o ffriva facile modo di percezione, essendone agevole
il c o n tro llo . Secondo il Cavour la tassazione progres
siva è p ropo rz iona ta al grado di parentela; non
a tten ta al d ir it t o di p ro p rie tà , confiscando solo in
pa rte i beni de ll'e rede chiamato alla successione ed
in teg ra ta le d ir it t o facendo conco rre re il co n trib uen te
nei lim it i del possibile, alle necessità de llo Stato.
Il g rado di parentela giustifica, non solo l ’ imposta
progressiva, ma pure la d is tinzione , comunemente
accettata dalla te o ria , tra il de
cuius
e l ’erede. Lo
stesso S tu a rt M ill, che non era un fau to re d e ll'im
posta progressiva, ne consigliava l ’applicazione nelle
successioni.
Imposta indirette
Secondo
il
Cavour « le imposte sugli oggetti di
consumo non si possono dire assolutamente propor
zionali, perchè non cadono che su determinate cate
go rie di c o n trib u e n ti; e pure conviene mantenerle
finché non si tr o v i un più p e rfe tto sistema di im
poste » (16).
E 'd a rite ne rs i, che egli avesse ragione, in quanto
in quel pe riodo le tassazioni non erano coordinate
aH’ interesse de llo Stato e dei c o n trib u e n ti, e molti
t r ib u ti erano inadeguati ai consum i; sì da venire ad
incidere fo rtem en te i re d d iti s o p ra ttu tto de lle classi
meno abb ien ti.
Q u e llo delle imposte in d ire tte era un cespite non
ind iffe ren te , e susce ttib ile di rifo rm e , in quanto for
mava la base del sistema tr ib u ta r io vigente nel '48.
Sino al 1851 le gabelle non erano proporzionate,
perchè non gravavano su tu tte le classi sociali ed in
tu tte le province de llo S tato. Il p ro g e tto di legge
re la tivo alle imposte in d ire tte , il quale si basava sulla
genera lità delle persone e s u ll’ un ive rsa lità te r r ito
riale, fu presentato alle Camere nel '52 ed accolto
favorevolmente .
« Q u e llo che rende più inaccetta u n ’ imposta
è
il sistema di riscossione » — a ragione osservava
il Cavour — ed in fa tti l'ese rcizio de lle gabelle sollevò
le maggiori an tipa tie fra i c itta d in i pe r la sorveglianza,
a cui essi venivano so ttopos ti dagli agenti del fisco.
L 'ope ra de llo Statista Piemontese fu coronata da
successo, poiché egli o ttenn e che l ’ imposta sulle be
vande si generalizzasse, e che fossero abo lite e rido tte
gabelle e dazi p ro v in c ia li, sostituendo a queste altre
imposizioni.
Finanza locale
Un a ltro campo del sistema tr ib u ta r io , in cui il
Cavour svolse la sua in te llig e n te a ttiv ità apportando
alcune rifo rm e necessarie, fu que llo della finanza
locale.
Era allo ra d ib a ttu ta e discussa la questione
se
fosse conveniente o meno lasciare lib e ri i Comuni
nelle lo ro imposizioni pe r p rovvedere ai p ro p ri bi
sogni finanziari. Il M in is te ro , pu r avendo tendenza
a lasciare piena lib e rtà ai Comuni n e ll’ im p o rre tr ib u ti
locali, tu tta v ia rimaneva in ce rto nel prounciarsi r i
guardo alla libe rtà od alla lim itazione di essi,
perchè
si trovava di fro n te a rag ion i, opposte fra di lo ro ,
che
si equivalevano.
Intervenne il Cavour che era favorevole al
cipio del
self-government
pei Comuni .stabilendo, però,
un limite alla facoltà di determinare nuove imposta,
per ottenere così i risultati conseguiti in Inghilterra.
I
Comuni potevano provvedere alle entrate, m
solo nella misura fissata da una legge superiore, la
quale veniva a<f equiparare le condizioni dei contri
buenti in tutto lo Stato, senza che le imposizioni
avessero a turbare l’equilibrio economico e che si
producessero quegli spostamenti di capitali, di in*
dustrie e di commercio, che erano fonte di be
per la Nazione. Quindi per la necessaria perequali
ed eguaglianza tributaria si rendeva « indisi
di stabilire che non si potesse colpire un ramo,
aggravare (se non in proporzioni identiche