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NOTE SULLA POLITICA FINANZIARIA DEL CONTE DI CAVOUR

sul re d d ito , obbligando lo Stato a valersi fiscalmente

dei suoi agenti inesorabili per non giungere a ris u l­

ta ti ir r is o r i.

Ne lla rifo rm a il Con te di Cavou r d iv ide i c o n tr i­

buen ti in q u a ttro categorie, che egli nel '53 po rta

a 7 (secondo 7 gradi di popolazione che formano

49 g ru p p i), facendo gravare su di essi una tassa fissa;

ne a ttenua gli e rro ri con il d ir it t o p ropo rziona le

a ll’a llogg io , calcolando l ’ imposizione secondo l ’am­

m on ta re del g iro degli affari, del numero dei nego­

zianti e della concorrenza.

L'esenzione a favore dei g rupp i m in o ri era più

estesa in P iemonte che in Francia: il d ir itto fisso

aveva tassi più elevati ed il d ir it t o p ropo rziona le

era di un ventesimo del valore locativo ; men tre in

Francia esso raggiungeva il quindicesimo. L 'o rd in a ­

m en to era assai razionale, ta n to che Esquirou de

Parieu affermava « il n ’existe ni maximum , ni d r o it

p ro p o rtio n n e l » (15).

*

Il C o n te di Cavour applicava infine il p rin c ip io

de ll'im po s iz ion e sul re d d ito de lle società anonime —

o ttim o sistema praticamente e teo ricam en te , data

la fa c ilità di accertare i re d d iti a ttrave rso l ’esibizione

vo lo n ta ria dei bilanci.

Ne l d icem b re del '50 tentava di in tro d u rre una

imposta sui c re d iti fr u ttife r i che non fu accettata,

aboliva g li interessi convenzionali e determ inava per

legge l ’ interesse legale, lasciando completamente li­

bere le co n tra ttaz io n i che variano solo secondo la

legge de lla domanda e d e ll’o ffe rta .

Una de lle maggiori rifo rm e in tro d o tte nel sistema

tr ib u ta r io è c e rto l ’ imposta sulle professioni e sulle

a rti lib e ra li, sulla quale il M in is tro pronunciò diversi

discorsi, con rara competenza, i quali, presi nel lo ro

complesso, fo rm ano un interessante stud io mono­

gra fico s u ll’ imposta di ricchezza mob ile . D iscutendo

con vasta d o ttrin a i sistemi in vigo re nei vari Stati

egli giustificava i provved im en ti finanziari sostenuti,

in quan to essi facevano parte d i un più vasto piano

organico di rifo rm e .

A p p o rtò pu re modifiche a ll’ imposta di successione,

pe rcep ita col trapasso dei beni, mortis

causa,

che

o ffriva facile modo di percezione, essendone agevole

il c o n tro llo . Secondo il Cavour la tassazione progres­

siva è p ropo rz iona ta al grado di parentela; non

a tten ta al d ir it t o di p ro p rie tà , confiscando solo in

pa rte i beni de ll'e rede chiamato alla successione ed

in teg ra ta le d ir it t o facendo conco rre re il co n trib uen te

nei lim it i del possibile, alle necessità de llo Stato.

Il g rado di parentela giustifica, non solo l ’ imposta

progressiva, ma pure la d is tinzione , comunemente

accettata dalla te o ria , tra il de

cuius

e l ’erede. Lo

stesso S tu a rt M ill, che non era un fau to re d e ll'im ­

posta progressiva, ne consigliava l ’applicazione nelle

successioni.

Imposta indirette

Secondo

il

Cavour « le imposte sugli oggetti di

consumo non si possono dire assolutamente propor­

zionali, perchè non cadono che su determinate cate­

go rie di c o n trib u e n ti; e pure conviene mantenerle

finché non si tr o v i un più p e rfe tto sistema di im­

poste » (16).

E 'd a rite ne rs i, che egli avesse ragione, in quanto

in quel pe riodo le tassazioni non erano coordinate

aH’ interesse de llo Stato e dei c o n trib u e n ti, e molti

t r ib u ti erano inadeguati ai consum i; sì da venire ad

incidere fo rtem en te i re d d iti s o p ra ttu tto de lle classi

meno abb ien ti.

Q u e llo delle imposte in d ire tte era un cespite non

ind iffe ren te , e susce ttib ile di rifo rm e , in quanto for­

mava la base del sistema tr ib u ta r io vigente nel '48.

Sino al 1851 le gabelle non erano proporzionate,

perchè non gravavano su tu tte le classi sociali ed in

tu tte le province de llo S tato. Il p ro g e tto di legge

re la tivo alle imposte in d ire tte , il quale si basava sulla

genera lità delle persone e s u ll’ un ive rsa lità te r r ito ­

riale, fu presentato alle Camere nel '52 ed accolto

favorevolmente .

« Q u e llo che rende più inaccetta u n ’ imposta

è

il sistema di riscossione » — a ragione osservava

il Cavour — ed in fa tti l'ese rcizio de lle gabelle sollevò

le maggiori an tipa tie fra i c itta d in i pe r la sorveglianza,

a cui essi venivano so ttopos ti dagli agenti del fisco.

L 'ope ra de llo Statista Piemontese fu coronata da

successo, poiché egli o ttenn e che l ’ imposta sulle be­

vande si generalizzasse, e che fossero abo lite e rido tte

gabelle e dazi p ro v in c ia li, sostituendo a queste altre

imposizioni.

Finanza locale

Un a ltro campo del sistema tr ib u ta r io , in cui il

Cavour svolse la sua in te llig e n te a ttiv ità apportando

alcune rifo rm e necessarie, fu que llo della finanza

locale.

Era allo ra d ib a ttu ta e discussa la questione

se

fosse conveniente o meno lasciare lib e ri i Comuni

nelle lo ro imposizioni pe r p rovvedere ai p ro p ri bi­

sogni finanziari. Il M in is te ro , pu r avendo tendenza

a lasciare piena lib e rtà ai Comuni n e ll’ im p o rre tr ib u ti

locali, tu tta v ia rimaneva in ce rto nel prounciarsi r i­

guardo alla libe rtà od alla lim itazione di essi,

perchè

si trovava di fro n te a rag ion i, opposte fra di lo ro ,

che

si equivalevano.

Intervenne il Cavour che era favorevole al

cipio del

self-government

pei Comuni .stabilendo, però,

un limite alla facoltà di determinare nuove imposta,

per ottenere così i risultati conseguiti in Inghilterra.

I

Comuni potevano provvedere alle entrate, m

solo nella misura fissata da una legge superiore, la

quale veniva a<f equiparare le condizioni dei contri­

buenti in tutto lo Stato, senza che le imposizioni

avessero a turbare l’equilibrio economico e che si

producessero quegli spostamenti di capitali, di in*

dustrie e di commercio, che erano fonte di be

per la Nazione. Quindi per la necessaria perequali

ed eguaglianza tributaria si rendeva « indisi

di stabilire che non si potesse colpire un ramo,

aggravare (se non in proporzioni identiche