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B A N D I C A M P E S T R I
DELLA CITTA’ DI CHIVASSO
ContcflTa di Caftclrofio.
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<.lll*alto Colutila «li C-llllf .il.» IiKfu II }(.
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«.elio (i ulcppe l'mtKiio.c Cìk< Maria k i »
unitamente «111 .'.'(.bill NI. (ì. : |)« ikuko Cair.Suiiàiio
Coulìudii», « M Cnuffp,'< ( ili* Ctmliglieri depurati
per
ù r , e re(>rnuie li C«p't. li de IlauJt Campelln per
Coiliitglio, ed OfJiuJIO di .jjflU CllUtJciii l j UCUni-
fi» Matao, prcicuuii detti Capitili aluJdetti itorturi Cu»
pregati, ititUiid<i per 1 appi itaaioue vi eni, pioielltndo
per loco non retiate, ed elicile concede lei! invi, ali
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ignori Coci^re-i-i,
frutti ,
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mio t me Scgteiaro fotiolviiiiu Ji ,-ieìli lecere. il che
(coda (lato citrullo a pieni totelli^eu/a Ji lu’l i , hiiuw
quelli approvati, ed Iuimm ■ i
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iiia'o furili pubblicarli a’
Lunghi, e
mt.JuM iti, per m Ji, (.«rinati vji.elli della Po
!u*a . e Poli. u . largii miciiiure , e late guanto e llaio
prelcritro dall lllullcuiam-» • »o>n Intendente Chuvetot*
li lòvra quello particolare . legandone 1eliimonuli
Le ijuali tìCc. Dai Scc.
V im Um nit {affermi,
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Srgrnir-.
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Città, compreso Castclrosso, Feudo c Giurisdizione
della Medesima,
2) l’uso delle Acque discorrenti per il Territorio,
3) la Distanza de’ Puntamenti degli Alberi e
delle Bussonate,
4) la Conservazione dei Boschi,
5) e, infine, la Previsione per li Pascoli (4).
«Dovendo noi dare », dicono i pubblici ammini
stratori, «ogni possibile attenzione, non tanto a ciò,
che può rifletter in vantaggio de’ nostri Cittadini,
ed Abitanti in questa Città, Suoi Suborghi, Finaggio
e luogo di Castclrosso nostro Feudo, compresi li
loro Territori, ma anche di evitare quanto può essere
di pregiudicio. ed incomodo alli medesimi, e procu
rare quei mezzi, che puonno assicurare tal fine, per
il clic vedendo quanto sii necessario, che le Strade
del presente Territorio, compreso detto Castclrosso,
venghino ristabilite, e sempre mantenute 111 buon stato
per servizio del pubblico Commercio, che le Acque
discorrenti per questo Territorio non siino divertite,
nè usurpate a danno, e contro la ragione, che ad
ognuno ne spetta, venghino piantati gli Alberi in
distanza non pregiudiziale al Vicino, si eviti la con
tinua devastazione, che si fa de’ Boschi, si stabili-
sellino li luoghi, e tempi per li Pascoli, venghi impedita
l’esportazione de’ Frutti, anzi siino assicurati li Padroni
nella libera goldita, e percezione d essi, ed in somma si
t righino li molti abusi, che sono stati da qualche
t.'inpo in qua introdotti da Nullatenenti, Vaga
bondi, e Malviventi, e con questo si mantenghi a’
detti nostri Cittadini, ed Abitanti suddetti la quiete,
e tranquillità tanto necessaria, ed ordinata dalle Leggi
di Natura, e delle Genti, a qual fine restano pur indi
rizzate le Regie Disposizioni, Constituzioni, e Leggi
de’ nostri Sovrani, e particolarmente di S.S.R.M.
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v itro
Signore, e Sovrano clementissimo. Ci è
p a rso ,
e Si siamo perciò creduti in obbligo di rivedere li
Bandi Campestri già da Noi altre volte stabiliti, con
farvi qualche variazioni, ed cggiunte, che abbiamo
stimate necessarie, ed opportune per il comune, e
par:icolar beneficio, con le seguenti Provisioni ».
Le quali parole, in verità, sono tutto 1111 programma.
* * *
(
4
) Le maiuscole sono del testo stesso dei Bandi.
Il pruno capitolo obbliga i possidenti di beni late
rali alle strade reali e pubbliche a costruire fossi ed
a purgare quelli esistenti, secondo determinate norme,
a ben tenere le bealere, in modo che le strade collate
rali non debbano essere rese impraticabili dall'acqua
traboccante, con la proibizione «a chi si sia di costruer
Muri, o formar Siepi, escavar Fossi, nè far altro cavo
11 dette Strade. Gerbidi, e Pascoli comuni, nè ivi
prender terra grassa, o sii creta senza special licenza
della Città, qual le verrà spedita gratis, quando no:i
vi si richiederà alcuna Visita, nè formazione d’altri
Atti ».
Importante è il secondo capitolo, che intende
«ovviare, ed impedire tutti li disordini, e sconcerti,
che continuamente occorrono nella goldita, ed usti
delle Acque discorrenti sovra il territorio della pre
sente Città ». E proibito, con pene severissime, a chi
sia «d’aprire alcun* Bochetto, od Acquarolo nelle
ripe della Bealera, Alvei, ed Acquedotti, tanto ma
stre, che comuni, c -private, nè estraer da esse qual
siasi quanntà d’acqua in qualunque tempo, e per
qualsiasi uso *. Viene regolata la partecipazione alle
acque in precisi termini di quantità, di luogo e d’ora
rio, tncntTe, a tutti 1 partecipanti all’acqua, sono ordi
nati l’assetto, il riordinamento, e la cura delle acque
e dei letti che le contengono, in buon accordo e con
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