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B A N D I C A M P E S T R I

DELLA CITTA’ DI CHIVASSO

ContcflTa di Caftclrofio.

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H Cm.figlio tenuto dalla prevenir C in i di

<.lll*alto Colutila «li C-llllf .il.» IiKfu II }(.

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I.a «lire colè pri<p .il»,

c 1 c. Jiu iio quanto

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InJi awnJo li i j;iiuii a\u«jj Collegiali F ri»

«.elio (i ulcppe l'mtKiio.c Cìk< Maria k i »

unitamente «111 .'.'(.bill NI. (ì. : |)« ikuko Cair.Suiiàiio

Coulìudii», « M Cnuffp,'< ( ili* Ctmliglieri depurati

per

ù r , e re(>rnuie li C«p't. li de IlauJt Campelln per

Coiliitglio, ed OfJiuJIO di .jjflU CllUtJciii l j UCUni-

fi» Matao, prcicuuii detti Capitili aluJdetti itorturi Cu»

pregati, ititUiid<i per 1 appi itaaioue vi eni, pioielltndo

per loco non retiate, ed elicile concede lei! invi, ali

Elli

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ignori Coci^re-i-i,

frutti ,

^«miiio l.sra, lum i

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mio t me Scgteiaro fotiolviiiiu Ji ,-ieìli lecere. il che

(coda (lato citrullo a pieni totelli^eu/a Ji lu’l i , hiiuw

quelli approvati, ed Iuimm ■ i

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iiia'o furili pubblicarli a’

Lunghi, e

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M iti, per m Ji, (.«rinati vji.elli della Po

!u*a . e Poli. u . largii miciiiure , e late guanto e llaio

prelcritro dall lllullcuiam-» • »o>n Intendente Chuvetot*

li lòvra quello particolare . legandone 1eliimonuli

Le ijuali tìCc. Dai Scc.

V im Um nit {affermi,

.V j- j»u

Srgrnir-.

LA

Città, compreso Castclrosso, Feudo c Giurisdizione

della Medesima,

2) l’uso delle Acque discorrenti per il Territorio,

3) la Distanza de’ Puntamenti degli Alberi e

delle Bussonate,

4) la Conservazione dei Boschi,

5) e, infine, la Previsione per li Pascoli (4).

«Dovendo noi dare », dicono i pubblici ammini­

stratori, «ogni possibile attenzione, non tanto a ciò,

che può rifletter in vantaggio de’ nostri Cittadini,

ed Abitanti in questa Città, Suoi Suborghi, Finaggio

e luogo di Castclrosso nostro Feudo, compresi li

loro Territori, ma anche di evitare quanto può essere

di pregiudicio. ed incomodo alli medesimi, e procu­

rare quei mezzi, che puonno assicurare tal fine, per

il clic vedendo quanto sii necessario, che le Strade

del presente Territorio, compreso detto Castclrosso,

venghino ristabilite, e sempre mantenute 111 buon stato

per servizio del pubblico Commercio, che le Acque

discorrenti per questo Territorio non siino divertite,

nè usurpate a danno, e contro la ragione, che ad

ognuno ne spetta, venghino piantati gli Alberi in

distanza non pregiudiziale al Vicino, si eviti la con­

tinua devastazione, che si fa de’ Boschi, si stabili-

sellino li luoghi, e tempi per li Pascoli, venghi impedita

l’esportazione de’ Frutti, anzi siino assicurati li Padroni

nella libera goldita, e percezione d essi, ed in somma si

t righino li molti abusi, che sono stati da qualche

t.'inpo in qua introdotti da Nullatenenti, Vaga­

bondi, e Malviventi, e con questo si mantenghi a’

detti nostri Cittadini, ed Abitanti suddetti la quiete,

e tranquillità tanto necessaria, ed ordinata dalle Leggi

di Natura, e delle Genti, a qual fine restano pur indi­

rizzate le Regie Disposizioni, Constituzioni, e Leggi

de’ nostri Sovrani, e particolarmente di S.S.R.M.

n

v itro

Signore, e Sovrano clementissimo. Ci è

p a rso ,

e Si siamo perciò creduti in obbligo di rivedere li

Bandi Campestri già da Noi altre volte stabiliti, con

farvi qualche variazioni, ed cggiunte, che abbiamo

stimate necessarie, ed opportune per il comune, e

par:icolar beneficio, con le seguenti Provisioni ».

Le quali parole, in verità, sono tutto 1111 programma.

* * *

(

4

) Le maiuscole sono del testo stesso dei Bandi.

Il pruno capitolo obbliga i possidenti di beni late­

rali alle strade reali e pubbliche a costruire fossi ed

a purgare quelli esistenti, secondo determinate norme,

a ben tenere le bealere, in modo che le strade collate­

rali non debbano essere rese impraticabili dall'acqua

traboccante, con la proibizione «a chi si sia di costruer

Muri, o formar Siepi, escavar Fossi, nè far altro cavo

11 dette Strade. Gerbidi, e Pascoli comuni, nè ivi

prender terra grassa, o sii creta senza special licenza

della Città, qual le verrà spedita gratis, quando no:i

vi si richiederà alcuna Visita, nè formazione d’altri

Atti ».

Importante è il secondo capitolo, che intende

«ovviare, ed impedire tutti li disordini, e sconcerti,

che continuamente occorrono nella goldita, ed usti

delle Acque discorrenti sovra il territorio della pre­

sente Città ». E proibito, con pene severissime, a chi

sia «d’aprire alcun* Bochetto, od Acquarolo nelle

ripe della Bealera, Alvei, ed Acquedotti, tanto ma­

stre, che comuni, c -private, nè estraer da esse qual­

siasi quanntà d’acqua in qualunque tempo, e per

qualsiasi uso *. Viene regolata la partecipazione alle

acque in precisi termini di quantità, di luogo e d’ora­

rio, tncntTe, a tutti 1 partecipanti all’acqua, sono ordi­

nati l’assetto, il riordinamento, e la cura delle acque

e dei letti che le contengono, in buon accordo e con

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