

si è praticato, od è la Città in stile di fare, si raccorrcrà
dal Signor Vicario di questa Città, e dal Signor Giu
dice di Castclrosso, avanti quali si faranno le istanze
necessarie per la final esecuzione di quanto sovra,
cessando poi in tal caso la cognizione de’ suddetti
Signori Auditori, e presente Città salvo che TAccu
sante, o Accusato pretendesse esser stato gravato dal-
l’Ordinanza proferta da suddetti Signori Auditori,
nel qual caso poi dovrà il Pretendente esser stato
gravato raccorrer da Signori Revisori di detti Bandi
per ricever compimento di giustizia, e proferta da
medesimi in tal Giudicio loro Ordinanze, si raccor-
rerà poi dal Signor Vicario, c Giudice per l’esecuzione
della medesima, come sovra, ed essi Signori Revisori
dovranno esser persone pur del corpo del Conseglio
di questa Città, che si dovranno nominare, e deputare
pur in principio di cadun anno delle qualità, e prero
gative già sovra prescritte, a' quali sarà dovuta la
quarta delle pene spettanti a detti signori Auditori
ogni volta, e quando però l’Ordinanza da questi
proferta sarà stata come gravatoria reparata da’ detti
Signori Revisori, oltre le spese, nelle quali, ed in
tutti li danni si condannerà ogni, c qualunque preten
dente esser stato gravato come sovra, quando non
abbia fatto costare del preteso gravame, e rapportato
da cui sovra Ordinanza favorevole».
Dopo l’aggiunta dcH’intcrinazionc senatoriale, i
Bandi si concludono. « Dovranno li Campari esercire
il loro officio con ogni lealtà, visitar giornalmente le
campagne per l’osservanza de’ presenti Bandi, con
accusare fedelmente li Contravventori senza alcun
rispetto, nè connivenza, meno distruzione di persone
e non potranno convenire tanto direttamente, che,
indirettamente alcuna accusa, nè prender alcun regalo,
nè dono, anche di commestibili da chi si sia sotto
pena di scudi due d’oro per la prima volta, indi della
remozionc dall’officio per la seconda, oltre che si
procederà contro d’essi criminalmente in caso di
concussione, o baratteria. Ed a tutto quanto sovra
dovrà anche invigilare l’Accusatore, quando si dassc
il caso, che si accettassero li presenti Bandi, al quale
pure sarà proibito di convenire, ne prender alcun
regalo, nè dono come sovra sotto pena di quattro
scudi d’oro per caduna volta applicabili a’ suddetti
Bandi ».
Onestà, dunque, da parte di tutti, ma in modo
particolare, da parte di coloro ai quali era affidato
l’obbligo di far rispettare le pubbliche ordinanze.
Le leggi settecentesche della piccola città di Chi-
vasso possono, ancor oggi, insegnare molto.
L
16