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NEL PRIMO CENTENARIO DEL

« CHOLERA MORBUS» SCOPPIATO A TORINO

roni a sostegno della tesi del Comune, desumendolo

dalle deliberazioni del Consiglio comunale in data

Il gennaio 1907:

« Chironi (Assessore). - Sarà assai breve nelle sue

considerazioni, che si limiteranno a determinare la

posizione giuridica del Municipio in rispetto alla

Amministrazione del Santuario della Consolata pel

pagamento del noto debito di cera: e a dimostrare

che lo stanziamento della somma occorrente è stato

a buon diritto collocato in bilancio fra le spese obbli­

gatorie, e vi si debba mantenere.

«Si è osservato a conforto dell'ordine del giorno

contrario a tale stanziamento che non s'ha il titolo

di obbligazione contro il Comune: e il consigliere

Gherardini questa sua tesi difese considerando che

all'esistenza di una ragion di credito non dà vita la

continuità della prestazione che vi si riferisca, man­

cando qui un possesso utile a determinare prescri­

zione acquisitiva; e che poi, come non vi è prescri­

zione pel difetto deH'estremo del possesso idoneo,

manca affatto la figura della convenzione che dia

contro il Comune un titolo di credito.

« Per suo conto, confortato in ciò anche da re­

centi giudicati, crede che l'adempimento della obbli­

gazione inducente l'obbligo di prestazioni periodiche,

costituisca a favore di chi esige la figura del possesso,

e per via di questo, se continuato pel tempo voluto

dalla legge, il titolo di credito. Certo a questa con­

clusione non tutti i dottori, non tutte le sentenze

arrivano: ma dove si consideri la ragione fìlosofico-

giuridica del possesso, si dovrà pur convenire che

anche sul diritto di credito può valevolmente espli­

carsi, e determinare cosi la prescrizione che ne è

precipuo effetto.

«S'è poi detto in riguardo al contratto, che se

pur questo potè avere origine, perdette in seguito

ogni virtù giuridica: con l'avvenuta soppressione delle

corporazioni religiose sarebbe venuta meno una delle

parti contraenti, l'Ordine degli Oblati ch'era il cre­

ditore.

« Ma anche qui il suo convincimento giuridico è

ben diverso. Il contratto non si formò fra il Comune

e l'Ordine degli Oblati, sibbene con l'Ordine degli

Oblati in quanto e perchè aveva l'Amministrazione

del Santuario: or soppresso quell'Ordine, è pur

sempre rimasta l'Amministrazione che regge il San­

tuario: col venir meno cioè della persona di un

amministratore, non però s'estinse l'Amministra-

zione, il soggetto giurìdico in relazione al quale è

sorto il vincolo di diritto.

« E se vincolo giurìdico esiste, la spesa assume il

carattere di obbligatoria, nè il Municipio può rifiu­

tarsi di collocarla come tale nel bilancio. Senonchè

pare a lui che non in quelle due ragioni sole

il vincolo abbia la consistenza giuridica sua: per­

chè saldamente esso riposa sulla efficacia del voto

considerato in sè: voto fatto nel '35, imperando

cioè la ragion comune composta in molta parte dal

diritto canonico. Nè importa se come obbiezione

pregiudiziale s'è qui fatto cenno di una contraria

sentenza del '906, e resa, gli pare, dalla Corte di

Appello di Brescia.

«Già, a parer suo, questo giudicato, che pur

venne invocato a dimostrare la mancanza di vincolo

contrattuale, si riferisce ad un caso ben diverso da

quello che ora è discusso: vi era questione di un

Comune che per voto fatto avevaedificato una chiesa,

provvedeva direttamente a che fosse officiata, e poi

commesse questo incarico alla Fabbriceria: il Comune

infine smise, e s'intende che la Fabbriceria non avea

interesse e ragion giuridica propria per obbligarlo a

continuare. Ma la sentenza si occupa anche del voto:

e dichiara eh'esso non è produttivo di effetti nel

futuro, e non può determinare vincolo vero.

«Con ogni rispetto per il magistrato che pro­

nunciò, non crede che la motivazione data sia in

alcun modo persuasiva: e pensa che nulla tolga alla

importanza giuridica del voto fatto dal Corpo Decu-

rionale torinese. Il qual»* avvenne nel 1835: ora, è

saputo che la ragion Lw..igitC dava al voto virtù giu­

ridica; è saputo che nella discussione dei moderni

giuristi sul valore della volontà unilateralmente di­

chiarata si ricorda appunto la figura del voto qual

modo per cui nel diritto antico era possibile alia

volontà di obbligare sè stessa. La pollicitatio come

votum, non come semplice proposito, è l’espressione

classicadi questavolontàunilateralmenteobbligatoria:

quindi il diritto di credito pel titolo cosi costituito:

titolo che conferisce alla spesa la qualità

per dover

essere compresa nel bilancio tra le obbligatole. La

sentenza ricordata dal consigliere Gherardini asse­

risce che il voto è promessa, e la promessa

non

obbliga: e ha dimenticato che il voto è una special

promessa, e che se per ordinario la promessa

non

è

per sè obbligatoria, il voto è promessa che ha parti-

colar carattere e peculiari effetti.

« Ma

non basta. Il nostro Consiglio comunale nel

1900

riconobbe esplicitamente il

valor

giuridico del

suo vincolo. E questa recente deliberazione conforta

a dire che lo stanziamento ora mantenuto nel pro­

posto bilancio è obbligatorio per diritto e per il

rispetto ben dovuto a quella dichiarazione ch'espri-

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che la vollero ».

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