NEL PRIMO CENTENARIO DEL
« CHOLERA MORBUS» SCOPPIATO A TORINO
roni a sostegno della tesi del Comune, desumendolo
dalle deliberazioni del Consiglio comunale in data
Il gennaio 1907:
« Chironi (Assessore). - Sarà assai breve nelle sue
considerazioni, che si limiteranno a determinare la
posizione giuridica del Municipio in rispetto alla
Amministrazione del Santuario della Consolata pel
pagamento del noto debito di cera: e a dimostrare
che lo stanziamento della somma occorrente è stato
a buon diritto collocato in bilancio fra le spese obbli
gatorie, e vi si debba mantenere.
«Si è osservato a conforto dell'ordine del giorno
contrario a tale stanziamento che non s'ha il titolo
di obbligazione contro il Comune: e il consigliere
Gherardini questa sua tesi difese considerando che
all'esistenza di una ragion di credito non dà vita la
continuità della prestazione che vi si riferisca, man
cando qui un possesso utile a determinare prescri
zione acquisitiva; e che poi, come non vi è prescri
zione pel difetto deH'estremo del possesso idoneo,
manca affatto la figura della convenzione che dia
contro il Comune un titolo di credito.
« Per suo conto, confortato in ciò anche da re
centi giudicati, crede che l'adempimento della obbli
gazione inducente l'obbligo di prestazioni periodiche,
costituisca a favore di chi esige la figura del possesso,
e per via di questo, se continuato pel tempo voluto
dalla legge, il titolo di credito. Certo a questa con
clusione non tutti i dottori, non tutte le sentenze
arrivano: ma dove si consideri la ragione fìlosofico-
giuridica del possesso, si dovrà pur convenire che
anche sul diritto di credito può valevolmente espli
carsi, e determinare cosi la prescrizione che ne è
precipuo effetto.
«S'è poi detto in riguardo al contratto, che se
pur questo potè avere origine, perdette in seguito
ogni virtù giuridica: con l'avvenuta soppressione delle
corporazioni religiose sarebbe venuta meno una delle
parti contraenti, l'Ordine degli Oblati ch'era il cre
ditore.
« Ma anche qui il suo convincimento giuridico è
ben diverso. Il contratto non si formò fra il Comune
e l'Ordine degli Oblati, sibbene con l'Ordine degli
Oblati in quanto e perchè aveva l'Amministrazione
del Santuario: or soppresso quell'Ordine, è pur
sempre rimasta l'Amministrazione che regge il San
tuario: col venir meno cioè della persona di un
amministratore, non però s'estinse l'Amministra-
zione, il soggetto giurìdico in relazione al quale è
sorto il vincolo di diritto.
« E se vincolo giurìdico esiste, la spesa assume il
carattere di obbligatoria, nè il Municipio può rifiu
tarsi di collocarla come tale nel bilancio. Senonchè
pare a lui che non in quelle due ragioni sole
il vincolo abbia la consistenza giuridica sua: per
chè saldamente esso riposa sulla efficacia del voto
considerato in sè: voto fatto nel '35, imperando
cioè la ragion comune composta in molta parte dal
diritto canonico. Nè importa se come obbiezione
pregiudiziale s'è qui fatto cenno di una contraria
sentenza del '906, e resa, gli pare, dalla Corte di
Appello di Brescia.
«Già, a parer suo, questo giudicato, che pur
venne invocato a dimostrare la mancanza di vincolo
contrattuale, si riferisce ad un caso ben diverso da
quello che ora è discusso: vi era questione di un
Comune che per voto fatto avevaedificato una chiesa,
provvedeva direttamente a che fosse officiata, e poi
commesse questo incarico alla Fabbriceria: il Comune
infine smise, e s'intende che la Fabbriceria non avea
interesse e ragion giuridica propria per obbligarlo a
continuare. Ma la sentenza si occupa anche del voto:
e dichiara eh'esso non è produttivo di effetti nel
futuro, e non può determinare vincolo vero.
«Con ogni rispetto per il magistrato che pro
nunciò, non crede che la motivazione data sia in
alcun modo persuasiva: e pensa che nulla tolga alla
importanza giuridica del voto fatto dal Corpo Decu-
rionale torinese. Il qual»* avvenne nel 1835: ora, è
saputo che la ragion Lw..igitC dava al voto virtù giu
ridica; è saputo che nella discussione dei moderni
giuristi sul valore della volontà unilateralmente di
chiarata si ricorda appunto la figura del voto qual
modo per cui nel diritto antico era possibile alia
volontà di obbligare sè stessa. La pollicitatio come
votum, non come semplice proposito, è l’espressione
classicadi questavolontàunilateralmenteobbligatoria:
quindi il diritto di credito pel titolo cosi costituito:
titolo che conferisce alla spesa la qualità
per dover
essere compresa nel bilancio tra le obbligatole. La
sentenza ricordata dal consigliere Gherardini asse
risce che il voto è promessa, e la promessa
non
obbliga: e ha dimenticato che il voto è una special
promessa, e che se per ordinario la promessa
non
è
per sè obbligatoria, il voto è promessa che ha parti-
colar carattere e peculiari effetti.
« Ma
non basta. Il nostro Consiglio comunale nel
1900
riconobbe esplicitamente il
valor
giuridico del
suo vincolo. E questa recente deliberazione conforta
a dire che lo stanziamento ora mantenuto nel pro
posto bilancio è obbligatorio per diritto e per il
rispetto ben dovuto a quella dichiarazione ch'espri-
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